Ritenuta del 10% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito
28 luglio 2010
"Art. 25 DL n. 78/2010. "
Con la presente portiamo a conoscenza dei clienti un provvedimento fiscale, entrato in vigore il 01/07/2010.
Il D.L. 78 del 31/05/ 2010 (Misure urgenti di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) all’articolo 25 dispone che: “….a decorrere dal 1 luglio 2010 le banche e le Poste, operano una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dei beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta”.
La norma prevede infatti che la banca effettui una ritenuta del 10% sull’accredito al beneficiario del bonifico disposto da ordinante che intende effettuare la detrazione fiscale per il c.d. 36% o 55% (Art. 1 L. 27.12.1997, n. 449: detrazione 36%. - Art. 1, cc. 344, 345, 346 e 347 L. 27.12.2006, n. 296: detrazione 55%) .
La banca pertanto dovrà effettuare l’accredito lordo del bonifico e contestualmente addebitare il cliente della ritenuta del 10% e provvederà poi a versare, mensilmente, tale ritenuta tramite modello F24.
A fine anno la banca stessa, in qualità di sostituto di imposta, dovrà certificare per ogni beneficiario l’importo dell’imposta trattenuta, che potrà essere portata in detrazione delle imposte da versare in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’impresa.
L’agenzia delle entrate ha pubblicato in data 28 luglio 2010 approsita comunicazione di chiarimenti in merito.
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